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Sostituto firmava le ricette di un altro medico: è falso ideologico

Medlex Redazione DottNet | 25/05/2019 12:57

La Cassazione penale ha respinto il ricorso del professionista

Medico in pensione operava in sostituzione di un collega firmando le ricette: condannato per falso ideologico. La Corte di Cassazione (sezione V Penale) con la sentenza n.14681/2019 depositata il 3 aprile scorso, ha dato così una risposta a quanti si chiedono come comportarsi con i sostituti.

I giudici di ultima istanza hanno respinto il ricorso presentato da un medico che chiedeva l’assoluzione per i fatti a lui addebitati. L.A., medico in pensione, aveva utilizzato le ricette del Sistema sanitario nazionale intestate al suo amico medico, P.G., originario coimputato, recanti il timbro di questi e la sottoscrizione, apposta con firma illeggibile, del dottor L.A.

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Secondo i giudici – riporta QdS -la condotta integra il reato di falso ideologico poiché in tal modo si ingenera la falsa rappresentazione della riconducibilità al medico convenzionato. Secondo l’imputato, il reato non era configurabile in quanto lui si sarebbe limitato a compilare personalmente le ricette firmandole con il proprio nome accanto al timbro del dottore, suo amico, nelle vesti di sostituto di questi. Infatti, per i legali dell’imputato, le circolari emanate in materia da alcune Regioni, il sostituto del medico convenzionato deve compilare le ricette sul ricettario del titolare apponendo il doppio timbro del titolare e del sostituto e la sola firma del sostituto.

In Lombardia, per esempio, l’apposizione del timbro del sostituto è "solo eventuale se possibile". Quindi l’operato dell’imputato sarebbe stato lecito o al massimo integrerebbe una mera irregolarità. In ogni caso non si prefigurerebbe il reato materiale, contestato unitamente al reato di falso ideologico. I giudici della Corte di Cassazione, però, hanno ritenuto infondato il ricorso del medico.

Il falso materiale è un reato caratterizzato dalla presenza di un errore di forma in un atto; può essere commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio. L’articolo 481 del Codice Penale sancisce che chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Da ricordare, inoltre, che la falsità nella certificazione riguarda il medico che lo redige e non il soggetto che lo riceve o lo utilizzi: il delitto si consuma al momento del rilascio all’assistito e non quando questi ne abbia, eventualmente, tratto beneficio dalla presentazione ai destinatari.

Il reato di falso ideologico si configura quando il giudizio diagnostico espresso nel certificato medico si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio stesso che siano non corrispondenti al vero e che ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione. Il falso ideologico si differenzia a seconda che sia commesso in atto pubblico (art. 479 Codice Penale) o in certificazione amministrativa (art. 480 Codice Penale) da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio , ipotesi più grave punita con maggiore severità, rispetto a quella commessa in scrittura privata (art. 481 Codice Penale) da un medico in regime libero professionale.

Non sussiste il reato di falso ideologico (art. 481 Codice Penale), ricorda il quotidiano meridionale, quando il medico di medicina generale certifica in buona fede una sindrome sulla base dell’anamnesi fornita con inganno dal paziente, al fine del rilascio del certificato di malattia.

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